BlitzRotary GmbH Condizioni Generali di Contratto

§ 1 Disposizioni generali – Campo di applicazione

(1) 1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture di beni e servizi ed alle offerte da parte della Blitz Rotary GmbH (di seguito denominata il “Venditore”) ai nostri clienti (di seguito denominati l’“Acquirente”). 2 Le CGC si applicano unicamente quando l’Acquirente è un imprenditore ai sensi del paragrafo 14 del codice civile tedesco (BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio di diritto pubblico.

(2) 1 Le CGC si applicano in modo particolare ai contratti di vendita e/o alle consegne di beni mobili (di seguito denominati i “Prodotti”), sia che il Venditore produca in proprio i Prodotti, sia che li acquisti da un fornitore terzo (paragrafi 433, 651 del BGB). 2 Le CGC, nella loro versione più recente, si applicano come accordo quadro anche ai contratti futuri di vendita e/o consegne di beni mobili con il medesimo Acquirente senza che il Venditore sia obbligato a richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.

(3) 1 Le CGC del Venditore hanno applicazione esclusiva. 2 Le condizioni generali di contratto dell’Acquirente che si discostino, siano diverse o complementari alle presenti CGC saranno parte integrante del contratto solo qualora il Venditore le abbia espressamente accettate. 3 Detto consenso del Venditore è necessario in ogni caso, ad esempio anche qualora il Venditore, a conoscenza delle CGC dell’Acquirente, effettui  una consegna a quest’ultimo senza alcuna riserva.

(4) Gli eventuali accordi raggiunti in singoli casi tra Venditore e Acquirente prevalgono sulle disposizioni delle presenti CGC. Per il contenuto di tali accordi farà fede il contratto scritto o la conferma scritta del Venditore.

(5) Dichiarazioni o comunicazioni emesse dall’Acquirente nei confronti del Venditore dopo la conclusione del contratto (quali assegnazioni di termini per l’adempimento, denunce di vizi, dichiarazioni di risoluzione o di riduzione del prezzo) devono essere redatti per iscritto per essere ritenuti validi.

(6) I riferimenti al vigore delle norme di legge hanno unicamente carattere dichiarativo. Anche senza nessun avviso valgono le norme di legge, nella misura in cui non siano state direttamente derogate o espressamente escluse all’interno delle presenti CGC.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

(1) 1 Tutte le offerte del Venditore sono soggette a modifiche e non sono vincolanti, purché non siano state espressamente indicate come vincolanti o includano un termine per l’accettazione. 2 Gli ordini o gli incarichi possono essere accettati dal Venditore entro 14 giorni dalla data di ricevimento.

(2) 1 Il rapporto contrattuale tra il Venditore e l’Acquirente è regolato esclusivamente dal contratto stipulato per iscritto, incluse le presenti condizioni generali. 2 Lo stesso rifletterà interamente tutti gli accordi tra le parti contrattuali concernenti l’oggetto del contratto. 3 Le promesse verbali del Venditore precedenti la conclusione del contratto si considerano  legalmente non vincolanti e gli accordi verbali intercorsi tra le parti contrattuali saranno sostituiti dal contratto scritto, salvo che nel singolo caso non risulti espressamente  che tali accordi hanno carattere legalmente vincolante.

(3) 1 Le integrazioni e le modifiche agli accordi conclusi, incluse le presenti condizioni generali,  richiedono la forma scritta per la loro validità. 2 Ad eccezione degli amministratori e dei procuratori, i collaboratori del Venditore non sono autorizzati a concludere verbalmente accordi diversi. 3 La forma scritta è soddisfatta dalla trasmissione via fax,  la trasmissione con mezzi di telecomunicazione, in particolare tramite posta elettronica, non è sufficiente.

(4) 1 Le dichiarazioni del Venditore che fanno riferimento all’oggetto della consegna o della prestazione (ad esempio, peso, dimensioni, valore reale, resistenza, tolleranze e dati tecnici) nonché le rappresentazioni degli stessi (ad es. disegni e fotografie) hanno semplicemente carattere approssimativo a meno che l’utilizzo della merce per lo scopo previsto  contrattualmente non implichi una corrispondenza esatta. 2 Esse non sono garanzie dello stato del prodotto, ma descrizioni e rappresentazioni della consegna o della prestazione. 3 Gli scostamenti comunemente accettati nella prassi commerciale e gli scostamenti dovuti alle disposizioni di legge o che rappresentano migliorie tecniche,  nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti sono ammessi, purché non pregiudichino l’utilizzo della merce per lo scopo previsto contrattualmente.

(5) 1 Il Venditore si riserva il diritto di proprietà ed il diritto d’autore su tutte le offerte ed i  preventivi effettuati dal medesimo, così come sui disegni, immagini,  calcoli, brochure, cataloghi, modelli, stampi e altri documenti o materiali ausiliari forniti all’Acquirente. 2 L’Acquirente non è autorizzato, senza il consenso espresso del Venditore, a consegnare gli oggetti di cui sopra o il contenuto degli stessi a terzi, a renderli noti, a utilizzarli o a copiarli in proprio o tramite terzi. 3 Su richiesta del Venditore, dovrà restituire allo stesso tali oggetti completi e distruggere le eventuali copie, qualora  esse non siano necessarie nel corso della normale attività o nel caso in cui  le trattative non portino alla conclusione di un contratto.

§ 3 Prezzi e termini di pagamento

(1) 1 I prezzi si applicano alla fornitura dei prodotti e servizi elencati nella conferma d’ordine. 2 Si applicano i prezzi del Venditore in vigore al momento della conclusione del contratto in base al listino prezzi vincolante in Euro del Venditore franco fabbrica Bräunlingen/Baden. 3 I servizi aggiuntivi o speciali verranno addebitati separatamente. 4 I prezzi si intendono in EURO franco fabbrica, esclusi imballaggio, IVA come per legge, nonché per le  esportazioni  i dazi e spese doganali e altre eventuali imposte. 5 L’imballaggio sarà fatturato a prezzo di costo e non sarà recuperato. 6 Se i prezzi concordati sono basati sul listino prezzi del Venditore e la consegna viene effettuata dopo la conclusione del contratto, si applica il listino prezzi del Venditore valido alla data di consegna (eventualmente dedotto  uno sconto concordato percentuale o  fisso). Nel caso in cui il prezzo di listino dopo la conclusione del contratto e prima della consegna aumenti più del 15%, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto.

(2) Salvo diversamente accordato per iscritto, sono applicabili le seguenti condizioni: 1 Tutte le fatture sono dovute immediatamente dopo il ricevimento di fattura e devono essere pagate senza alcuna deduzione. 2 Se le parti hanno concordato termini di pagamento diversi, in tal caso la data per il calcolo dei termini di pagamento si basa sulla data della fattura. Gli assegni valgono come pagamento solo dopo l’incasso. 3 Tutti i pagamenti posticipati sono soggetti a un interesse del 5% annuo a partire dalla data di scadenza; resta salva la possibilità di pretendere interessi maggiori o  ulteriori danni nel caso di ritardo nel pagamento. 

(3) 1 La compensazione con controcrediti  dell’Acquirente o la sospensione dei pagamenti a titolo di garanzia di tali controcrediti sono ammesse solo per crediti incontestati o passati in giudicato.

(4) Il Venditore ha diritto a richiedere un pagamento anticipato o una garanzia  per consegne o prestazioni, nel caso in cui dopo la conclusione del contratto venga a conoscenza di  circostanze da cui risulti che la solvibilità dell’Acquirente è notevolmente peggiorata  e che i pagamenti dei crediti verso dell’Acquirente alle condizioni contrattuali (inclusi altri eventuali singoli ordini a cui si applicano le medesime condizioni contrattuali) sono a rischio di insoluto.

§ 4 Termini di consegna e periodo di consegna

(1) La consegna avviene franco fabbrica.

(2) 1 Le scadenze e i termini previsti dal Venditore per la fornitura dei prodotti e dei servizi sono approssimativi, salvo che non sia stato  espressamente previsto o concordato una scadenza fissa o un termine fisso. 2 In caso sia pattuita una spedizione, le scadenze ed i termini di consegna fanno riferimento al momento della consegna allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona incaricata del trasporto, negli altri casi alla comunicazione di merce pronta da parte del Venditore.

(3) 1 Il Venditore – fatti salvi i diritti derivanti dai ritardi dell’Acquirente – può pretendere una proroga o un rinvio dei termini di consegna e di fornitura dei servizi per tutto il periodo durante il quale l’Acquirente non faccia fronte ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del Venditore.

(4) 1 Il Venditore non risponde in caso di impossibilità o ritardo  della consegna dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze  non  prevedibili  al momento della conclusione del contratto (ad esempio interruzioni di qualsiasi natura dell’attività, difficoltà nell’ottenere materiali o energia, ritardi nel trasporto, scioperi, serrate legittime, mancanza di manodopera, di energia o materie prime, difficoltà nell’ottenere i  necessari permessi dell’autorità, , mancata consegna o consegna errata o in ritardo da parte di terzi  fornitori) e che non rientrano nelle responsabilità del Venditore. 2 Se questi eventi rendono la consegna dei prodotti o dei servizi particolarmente gravosa o impossibile  e nel caso in cui l’impedimento  non abbia carattere momentaneo, al più tardi dopo 6 mesi, il Venditore ha il diritto di recedere  dal contratto. 3 Per le circostanze di natura temporanea, le scadenze ed i termini di consegna dei prodotti e dei servizi si inenderanno prorogati o rinviati per tutto il periodo in cui tali circostanze persistono con un adeguato periodo aggiuntivo per l’espletamento della consegna. 4 Se a causa del ritardo l’accettazione della merce e dei servizi non può essere ragionevolmente richiesta all’Acquirente, questi  può recedere  dal contratto tramite una dichiarazione scritta immediata.

(5) Il Venditore ha il diritto a effettuare consegne parziali solo nel caso in cui

  • la consegna parziale sia utilizzabile per L’Acquirente con riferimento all’uso contrattualmente previsto,
  • venga assicurata la consegna dei rimanenti Prodotti ordinati e
  • ciò non comporti per l’Acquirente un notevole aggravio di lavoro o di spese  (salvo che il Venditore non dichiari di farsi carico di tali spese).

(6) In caso di ritardo nella consegna di prodotti o servizi da parte del Venditore, o in caso di impossibilità di consegna per un qualsivoglia motivo, la responsabilità del Venditore per danni è limitata a quanto previsto al paragrafo 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

§ 5 Luogo di adempimento, trasferimento dei rischi, accettazione dei prodotti

(1) 1 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi  derivanti dal contratto è Bräunlingen/Baden, se non altrimenti stabilito. 2 Se l’installazione deve essere effettuata dal Venditore, allora il luogo di adempimento è il luogo d’installazione.

(2) Il tipo di spedizione e di imballaggio è rimesso alle valutazioni  del Venditore.

(3) 1 Il trasferimento dei rischi all’Acquirente avviene con la consegna dei prodotti, intesa come inizio delle operazioni di carico, allo spedizioniere, al trasportatore o ad altro soggetto terzo incaricato del trasporto. 2 Ciò vale altresì in caso di consegne  parziali o qualora il Venditore debba svolgere altre prestazioni (ad esempio trasporto e installazione). 3 In caso di ritardi nella consegna a seguito di circostanze di cui l’Acquirente è responsabile, il trasferimento dei rischi all’Acquirente avviene al momento in cui il Venditore è pronto per la consegna e ne da comunicazione all’Acquirente.

(4) 1 Le spese di deposito dopo il trasferimento dei rischi sono a carico dell’Acquirente. 2 Per lil deposito presso i locali del Venditore verranno addebitati costi pari allo 0,5% dell’importo della fattura concernente gli articoli immagazzinati per ogni mese intero. 3 Resta salva la facoltà  di far valere e provare costi di deposito maggiori o minori.

(5) Il trasporto  sarà assicurato  contro furto, danni da rotture, da trasporto, da incendio o allagamento  o altri rischi assicurabili, solo previa espressa richiesta del  committente  e a spese dello stesso.

(6) La merce consegnata deve essere accettata dall’Acquirente anche nel caso in cui presenti difetti non sostanziali, fatti salvi i diritti elencati nel paragrafo 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

(7) Quando deve avere luogo  l’accettazione, i Prodotti si considerano accettati qualora

  • la consegna sia stata effettuata e l’installazione, se è stato pattuito che venga effettuata dal Venditore, sia stata completata,
  • il Venditore abbia notificato quanto sopra all’Acquirente, con avvertimento della possibilità di accettazione tacita  in conformità al presente paragrafo 5 (7) ed abbia richiesto l’accettazione,
  • siano trascorsi 12 giorni lavorativi dalla consegna o dall’installazione o l’Acquirente abbia iniziato a utilizzare l’oggetto del contratto di vendita (ad esempio sia stato messo in attività l’impianto consegnato) e in questo caso siano trascorsi 6 giorni dalla consegna o dall’installazione e
  • l’Acquirente entro questo periodo di tempo abbia omesso di effettuare l’accettazione per motivi diversi da un vizio del prodotto, notificato al Venditore, che possa renderne impossibile o pregiudicarne notevolmente l’utilizzo.

§ 6 Riserva di Proprietà

1) Il seguente patto  sulla riserva di proprietà ha lo scopo di garantire tutti i crediti presenti e futuri del Venditore verso l’Acquirente i quali hanno origine dal rapporto di fornitura tra le parti contraenti per tutti i Prodotti consegnati. Questo include i crediti a saldo in un rapporto di conto corrente relativo ai rapporti di fornitura.

(2) 1 I Prodotti consegnati dal Venditore all’Acquirente rimarranno di proprietà del Venditore  fino all’integrale pagamento di tutti i crediti garantiti. 2 I Prodotti oggetto della riserva di proprietà nonché i beni che li sostituiscono in base alla presente clausola verranno nel seguito  denominati Merce Riservata.

(3) L’Acquirente custodirà la Merce Riservata senza alcun costo per il Venditore.

(4) 1 L’Acquirente ha il diritto di lavorare  e di vendere la Merce Riservata al fine della normale attività commerciale fin quando non si verificherà un caso di restituzione (comma 9). 2 Non sono ammessi pegni  e cessioni in  garanzia.

(5) 1 Nel caso in cui la Merce Riservata venga lavorata dall’Acquirente, viene  convenuto che tale lavorazione venga eseguita in nome e per conto del Venditore in qualità di fabbricante, e il Venditore otterrà immediatamente la proprietà o – se la lavorazione concerne materiali appartenenti a proprietari diversi o il valore della merce lavorata  è più elevato di quello della Merce Riservata –la comproprietà (proprietà pro quota) del nuovo oggetto creato in proporzione al  valore della Merce Riservata rispetto al valore del  nuovo oggetto creato. 2 Nel caso in cui tale trasferimento di proprietà al Venditore non si verifichi,  l’Acquirente trasferisce fin da ora al Venditore a scopo di garanzia la proprietà futura o – nei casi menzionati sopra – la comproprietà del nuovo oggetto creato  3 Se la Merce Riservata viene unita o mischiata con altri beni e uno degli altri beni viene considerato come elemento principale, l’Acquirente, qualora l’oggetto principale gli appartenga, trasferisce al  Venditore la  quota di proprietà sul bene unico secondo il  valore stabilito nel comma 1.

(6) 1 Se la Merce Riservata viene rivenduta, l’Acquirente cede fin da ora al Venditore a scopo di garanzia i crediti verso il suo futuro acquirente – pro quota in proporzione della quota di proprietà nel caso di  comproprietà del Venditore sulla Merce Riservata . 2 Il Venditore accetta la cessione. 3 Lo stesso si applica ad altri crediti che sostituiscono la Merce Riservata o altrimenti sorgono  con riferimento alla Merce Riservata, ad esempio il credito assicurativi o  i crediti per risarcimento danni da fatto illecito in caso di  perdita o distruzione. 4 Il Venditore autorizza  l’Acquirente, con possibilità di revoca, ad incassare a suo nome  i crediti ceduti  al Venditore . 5 Il Venditore può revocare  la presente autorizzazione all’incasso  solo in caso di restituzione.

(7) 1 Nel caso in cui terzi vantino diritti sulla Merce Riservata, in particolar modo tramite pignoramento, l’Acquirente dovrà immediatamente comunicarlo alla proprietà del Venditore ed informarlo per consentirgli  di far valere i propri diritti. 2 Se il  terzo non è in grado di rimborsare al Venditore le spese giudiziali ed extra-giudiziali  che derivano da tale contesto, l’Acquirente ne sarà responsabile verso il Venditore.

(8) Il Venditore rilascerà la Merce Riservata, così come i beni o i crediti sostitutivi, su richiesta ed a propria scelta,  a patto che il valore ecceda l’importo del credito garantito di oltre il 50%.

(9) Se il Venditore risolve il contratto a causa di inadempimento  da parte dell’Acquirente – in particolar modo mancato pagamento – (caso di restituzione), ha il diritto di chiedere la restituzione della Merce Riservata.

(10) 1 Se l’Acquirente risulta inadempiente al  contratto – in particolar modo qualora si trovi in ritardo nel  pagamento di un debito- il Venditore può chiedere all’Acquirente di comunicare al Venditore i i crediti ceduti  ed i rispettivi debitori, di comunicare ai rispettivi debitori la cessione e di consegnare al Venditore tutti i documenti e di rendere  tutte le dichiarazioni necessarie affinché il Venditore possa esigere  i crediti. 2 L’Acquirente è in particolar modo obbligato a fornire al Venditore  una lista esatta dei crediti che spettano al Venditore con  nome e indirizzo dei clienti, l’importo dei singoli crediti, la data di fattura, eccetera. 3 Il Venditore potrà chiedere che l’Acquirente  consenta una verifica, attraverso propri incaricati, della consistenza  dei crediti ceduti sulla base della contabilità dell‘Acquirente.

§ 7 Garanzia, vizi della merce

(1) I prodotti consegnati devono essere accuratamente controllati immediatamente dopo la ricezione da parte dell’Acquirente o da parte di terzi dallo stesso incaricati. 2 I prodotti si considerano accettati, salvo che al Venditore non pervenga una denuncia scritta per i vizi apparenti o altri vizi  riconoscibili a un immediato ed accurato controllo, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del prodotto, o entro 7 giorni dalla scoperta del vizio o da qualunque momento antecedente in cui il vizio divenga riconoscibile per l’Acquirente durante il normale utilizzo  del prodotto senza effettuare ulteriori controlli, nelle modalità previste dall’articolo 2 (2) comma 6. 3 Su richiesta del Venditore i prodotti oggetto di reclamo  devono essere restituiti al Venditore senza nessuna spesa per lo stesso. 4 Qualora il reclamo sia fondato, il Venditore rimborserà il costo minimo del trasporto; ciò non è applicabile nel caso di un aumento del costo dovuto a un’ubicazione del prodotto in luogo diverso da quello cui è stato destinato.

(2) 1 In caso di reclamo per vizi della merce fornita, il Venditore ha l’obbligo ed il diritto  di  riparare o sostituire l’articolo, secondo la sua scelta da compiere in un adeguato periodo di tempo. 2 In caso di inadempienza, ovvero impossibilità, grave difficoltà, rifiuto o ritardo non adeguato nella riparazione o nella sostituzione del prodotto, l’Acquirente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. 3 Nel caso in cui il difetto fosse irrilevante, l’Acquirente non avrà il diritto di recedere dal contratto.

(3) Le pretese dell’Acquirente per risarcimento danni e rimborso delle spese inutilmente sostenute sussistono solo nella misura prevista nel paragrafo 8 e sono escluse negli altri casi.

(4) 1 Il Venditore ha il diritto di esigere dall’Acquirente il completo pagamento del prezzo prima di rimediare ai vizi. 2 Tuttavia, l’Acquirente ha il diritto di trattenere  una parte del prezzo proporzionata al difetto rinvenuto.

(5) 1 L’Acquirente deve concedere al Venditore il tempo necessario per rimediare ai vizi e dargliene ll’opportunità, in particolare consegnare il prodotto oggetto di reclamo per farlo controllare. 2 In caso di sostituzione del prodotto, l’Acquirente dovrà restituire al Venditore il prodotto difettoso in conformità alle norme di legge.

(6) 1 Quanto necessario per la verifica ed il rimedio dei vizi, in particolare i costi di trasporto,   manodopera e materiale, saranno a carico del Venditore qualora sussista effettivamente un vizio. 2 Qualora tuttavia una richiesta di rimedio dei vizi da parte dell’Acquirente risulti ingiustificata, il Venditore può richiedere all’Acquirente il rimborso delle spese sostenute.

(7) 1 In caso di urgenza, ad esempio se la sicurezza generale dell’impianto è in pericolo o per prevenire ulteriori danni, l’Acquirente ha il diritto di riparare egli stesso il difetto e richiedere al Venditore il rimborso delle spese oggettivamente necessarie. 2 Il Venditore deve essere messo immediatamente al corrente di una tale azione, se possibile prima ancora dell’intervento. 3 L’Acquirente non ha il diritto di eliminare direttamente il difetto nei casi in cui il Venditore ha il diritto di rifiutare di rimediare i vizi in conformità alle norme di legge.

(8) 1 Se i vizi hanno origine dai componenti di altri produttori, che il Venditore non è in grado di riparare per motivi legati a licenze di brevetto o per motivi di fatto, il Venditore a sua scelta potrà far valere i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e venditori del prodotto difettoso per conto dell’Acquirente, oppure cederli al committente. 2  I diritti di garanzia nei confronti del Venditore concernenti questo genere di difetti alle speciali condizioni e in conformità alle presenti Condizioni Generali di Contratto sussistono solamente se le pretese nei confronti del produttore e venditore del componente sono state fatte valere giudizialmente senza esito o se non hanno prospettive di successo, per esempio in seguito ad insolvenza. 3 Per tutta la durata del procedimento giudiziale la prescrizione dei diritti di garanzia del committente verso il Venditore viene sospesa.

(9) 1 La garanzia non è applicabile qualora l’Acquirente, senza il previo consenso da parte del Venditore, modifichi i prodotti o li faccia modificare da terzi in modo tale da rendere la riparazione del difetto impossibile o esageratamente difficile. 2 In particolare, non vi è garanzia per quei danni che risultino da uso improprio o inidoneo, montaggio o messa in funzione errati da parte del cliente o di terzi, usura naturale, trattamento difettoso o errato, risorse manifatturiere inadeguate,  sostituzioni di materiali, lavori edili difettosi, area dell’edificio inadeguata, influenze chimiche, elettrochimiche ed elettriche e non dipendano da colpa del Venditore. 3 In ogni caso, l’Acquirente dovrà sostenere i maggiori costi per la riparazione dei difetti derivanti da una modifica dei prodotti.

(10) I prodotti usati, la cui consegna deve essere concordata separatamente, sono esclusi da qualsivoglia garanzia per vizi della merce.

§ 8 Altre responsabilità

(1) Se non altrimenti stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, comprese le disposizioni successive, il Venditore è responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle norme di legge applicabili.

(2) La responsabilità del Venditore per il risarcimento dei danni, quale che sia il fondamento giuridico degli stessi, in particolare per impossibilità, ritardi, consegna di merce difettosa o errata, violazione di contratto, violazione degli obblighi nelle trattative e fatto illecito, qualora sia accertata una colpa, è limitata a quanto previsto da questo paragrafo 8.

(3) Il Venditore non è responsabile in caso di colpa lieve dei propri organi, rappresentanti legali, impiegati o personale ausiliario purché questa non venga considerata come una violazione degli obblighi contrattuali fondamentali. Si considerano fondamentali gli obblighi contrattuali alla puntuale consegna ed installazione dei prodotti senza vizi sostanziali, nonché gli obblighi di consulenza, , protezione e  custodia, che dovrebbero consentire all’Acquirente l’uso dei prodotti in conformità al presente accordo o che mirano alla tutela del corpo o della vita del personale dell’Acquirente o alla protezione dei beni dello stesso da danni rilevanti.

(4) 1 Per quanto il Venditore sia responsabile dei danni ai sensi del paragrafo 8 (3), la sua responsabilità si limita ai danni che al momento della conclusione del contratto il Venditore ha previsto, o avrebbe potuto prevedere applicando la diligenza media degli affari, quale possibile conseguenza di una violazione del contratto.  2 I danni indiretti e consequenziali, che sono conseguenza di vizi della merce fornita, sono tuttavia risarcibili qualora tali danni siano tipicamente prevedibili con il normale utilizzo della merce fornita.

(5) In caso di responsabilità per colpa lieve, l’obbligo di risarcimento del Venditore per danni materiali e per i conseguenti ulteriori danni patrimoniali è limitato a 1 milione di euro per ogni singolo sinistro,  anche se si tratta della violazione di obblighi contrattuali fondamentali.

(6) Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità sono applicabili nella stessa misura a favore degli organi del Venditore, ai suoi rappresentanti legali, ai suoi impiegati e altro personale ausiliario.

(7) Qualora il Venditore fornisca informazioni tecniche o consulenze  che non siano parte integrante delle prestazioni a cui è obbligato in base al contratto,  le suddette sono esenti da spese e non implicano alcuna responsabilità da parte del Venditore.

(8) Le limitazioni del presente paragrafo 8 non si applicano alla responsabilità del Venditore per condotta dolosa, per le caratteristiche garantite della merce, in caso di lesione della vita, del corpo o della salute, in base alla legge sulla responsabilità del prodotto o nel caso in cui il Venditore abbia dolosamente occultato un vizio.

(9) In seguito ad una violazione degli obblighi contrattuali che non riguardi vizi dei prodotti, l’Acquirente può recedere o risolvere il contratto solo qualora la violazione sia imputabile al Venditore. E’ escluso il diritto dell’Acquirente al recesso discrezionale dal contratto (in particolare ai sensi dei paragrafi 651, 649 del BGB). Negli altri casi, si applicano i requisiti e le conseguenze di legge.

§ 9 Prescrizione

(1) 1 In deroga al paragrafo 438 comma 1 No. 3 del BGB, il termine di prescrizione dei diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno a partire dalla data di consegna. 2 Qualora sia convenuta una accettazione, il termine di prescrizione decorre dalla  accettazione.

(2) 1 Qualora tuttavia i Prodotti siano rappresentati da un edificio, o da un bene da utilizzare secondo l’uso proprio nell’ambito della costruzione di un edificio e che ne abbia comportato il deterioramento (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni a partire dalla consegna in conformità alle norme di legge (paragrafo 438 comma 1 No. 2 del BGB). 2 Restano impregiudicate le condizioni speciali di legge relative a diritti di restituzione di terzi (paragrafo 438 clausola. 1 No. 1 del BGB), a dolo del Venditore (paragrafo 438 clausola. 3 del BGB) e per i diritti di regresso del fornitore in caso di vendite a consumatori finali (paragrafo 479 del BGB).

(3) 1 I suddetti termini di prescrizione in merito alla vendita dei prodotti si applicano altresì alle richieste di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali da parte dell’Acquirente che abbiano origine da un difetto dei Prodotti, salvo che l’applicazione dei normali termini di prescrizione (paragrafi 195, 199 del BGB) comporti una prescrizione più breve. 2 In ogni caso, il termine di prescrizione previsto dalla legge sulla responsabilità del prodotto rimangono invariati. 3 Negli altri casi, alle richieste di risarcimento danni dell’Acquirente ai sensi del paragrafo 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano esclusivamente i termini di prescrizione di legge

§ 10 Diritti di proprietà industriale

(1) 1 Il Venditore è responsabile ai sensi del presente paragrafo 10 che l’oggetto della consegna sia ljibero da diritti di proprietà industriale o intellettuale a favore di terzi 2. Ciascuna parte contrattuale deve informare l’altra immediatamente per iscritto, qualora nei suoi confronti vengano fatte valere  pretese relative alla violazione di tali diritti.

(2) 1 Nel caso in cui l’oggetto della consegna violi il diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi, il Venditore, a propria scelta e a proprie spese, modificherà o sostituirà l’oggetto della consegna in modo che vengano rispettati questi diritti e che l’oggetto stesso della consegna, comunque, adempia alle funzioni contrattuali concordate o in alternativa dia la possibilità all’Acquirente di usare il bene sulla base di un contratto di licenza. 2 Se il Venditore non effettua la modifica, avendo avuto il tempo adeguato per effettuare la stessa, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre conseguentemente il prezzo. 3 Eventuali pretese del committente al risarcimento del danno sono soggette alle limitazioni del paragrafo 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

(3) 1 in caso di violazione dei diritti da parte di prodotti di altri produttori consegnati dal Venditore, il Venditore potrà a sua scelta far valere i propri diritti nei confronti del produttore e fornitore per conto dell’Acquirente oppure cedere tali diritti all’Acquirente. 2 Le pretese nei confronti del Venditore in questo caso potranno essere fatte valere in base al presente paragrafo 10 solo se se le pretese nei confronti del produttore e fornitore sono state fatte valere giudizialmente senza esito o se non hanno prospettive di successo, per esempio in seguito ad insolvenza.

§ 11 Diritto applicabile e foro competente

(1) 1 Alle presenti Condizioni Generali di Contratto ed a tutti i rapporti contrattuali tra il Venditore e l’Acqirente si applicano le norme vigenti nella Repubblica Federale Tedesca ad esclusione di qualsivoglia norma giuridica (o contrattuale) internazionale e sovranazionale , in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG). 2 Le condizioni e la validità della riserva di proprietà ai sensi del paragrafo 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto sono tuttavia soggette al diritto del luogo in cui di volta in volta si trovano i beni, qualora sulla base dello stesso la scelta della legge tedesca  sia inammissibile o invalida.

(2) Il foro esclusivamente competente, anche nelle controversie internazionali, per la soluzione di tutte le controversie direttamente  o indirettamente derivanti dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede in 78199 Bräunlingen/Germania. Tuttavia, il Venditore  ha il diritto di intraprendere azioni legali presso il foro generale dell’Acquirente.

Versione 2018